Art. 2.
(Posti riservati ai portatori di handicap).

      1. Gli utenti portatori di handicap accedono ai posti ad essi riservati nelle strutture sportive aperte al pubblico.
      2. I posti riservati ai portatori di handicap devono essere in numero pari a 1 ogni 300 posti o frazione di 300 e comunque in numero non inferiore a 15.